Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile.
Secondo l'art. 1 della Legge n. 898 del 1970, il divorzio può essere pronunciato solo con una sentenza dopo che il giudice abbia accertato la concreta impossibilità di una conciliazione e l'esistenza di una delle cause di divorzio tassativamente previste. La procedura per l'ottenimento del divorzio varia a seconda che lo stesso sia consensuale e contenzioso.
In seguito al divorzio viene meno l'obbligo di assistenza materiale ed economica, ma il tribunale può disporre l'obbligo di corrispondere periodicamente all'altro coniuge un assegno quando quest'ultimo non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.
Restano però immutati i doveri verso i figli e la titolarità della potestà genitoriale, mentre il suo esercizio compete al genitore affidatario. Il genitore non affidatario conserva il diritto-dovere di contribuire al mantenimento dei figli e di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Per questa ragione deve avere la possibilità di trascorrere con i figli periodi di tempo.
La sentenza di divorzio ha precise conseguenze patrimoniali e nei rapporti con i figli.
Quando si può fare richiesta di divorzio?
Dopo la pronuncia, con sentenza definitiva, della separazione giudiziale fra i coniugi oppure quando sia stata omologata la separazione consensuale e siano trascorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.
A seguito della condanna di un coniuge, anche per fatti anteriormente commessi, all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità (incesto, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio del coniuge).
Se uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio.
Se il matrimonio non è stato consumato.
Se è passata in giudicato la sentenza con cui l'altro coniuge ha cambiato sesso.
La procedura di divorzio.
Qualora sussista l'accordo tra i due coniugi, la domanda di divorzio può anche essere presentata congiuntamente da entrambi davanti al tribunale in cui uno dei due abbia la residenza o il domicilio. Se non sussiste l'accordo, il coniuge che vuole il divorzio può presentare il ricorso, contenente la domanda di scioglimento del matrimonio e quindi di divorzio, con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda, presso il tribunale del luogo in cui l'altro coniuge ha la propria residenza o domicilio.
Presentato e depositato il ricorso, il presidente del tribunale fissa la data di comparizione dei due coniugi davanti a sé. In tale udienza il presidente sentirà i due coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando la conciliazione.
Se il tentativo di conciliazione fallisce, il presidente del tribunale può ordinare i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli, che a questo scopo possono essere ascoltati dal presidente del tribunale. Successivamente il presidente del tribunale nominerà un giudice istruttore e fisserà l'udienza di comparizione dei due coniugi.
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